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Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024)
Legge di stabilità regionale 2025.
Sommario
“Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’ articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’ articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A
omesso
ALLEGATO B
omesso
ALLEGATO C
Settori di attività economica ai quali si applica la maggiorazione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a)
ALLEGATO A
omesso
ALLEGATO B
omesso
ALLEGATO C
Settori di attività economica ai quali si applica la maggiorazione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a)
Codice Ateco 2007 – Descrizione
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08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
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08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
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08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
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08.92.00 - Estrazione di torba
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08.93.00 - Estrazione di sale
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08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale
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08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca
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09.10.00 - Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
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09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava
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09.90.09 – Attività di supporto all’estrazione di altri minerali n.c.a.
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12.00.00 - Industria del tabacco
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20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali
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20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
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20.13.01 - Fabbricazione di uranio e torio arricchito
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20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
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20.14.01 - Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
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20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
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20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
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20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
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20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
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20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
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20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
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20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
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20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
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20.51.01 - Fabbricazione di fiammiferi
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20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi
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20.52.00 - Fabbricazione di colle
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20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali
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20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
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20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
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20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi
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20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
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20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
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20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
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20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
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20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
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21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
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21.20.01 - Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
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21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
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22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
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22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature
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22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
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22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
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23.51.00 - Produzione di cemento
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23.52.10 - Produzione di calce
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23.52.20 - Produzione di gesso
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24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
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24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
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24.52.00 - Fusione di acciaio
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24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
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24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
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25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni
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46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
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46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
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47.11.10 - Ipermercati
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47.11.20 - Supermercati
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47.11.30 - Discount di alimentari
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47.19.10 - Grandi magazzini
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47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
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49.32.10 - Trasporto con taxi
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49.41.00 - Trasporto di merci su strada
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51.10.10 - Trasporto aereo di linea di passeggeri
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51.10.20 - Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
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51.21.00 - Trasporto aereo di merci
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51.22.00 - Trasporto spaziale
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52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
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52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi
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52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie
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52.21.20 - Gestione di strade, ponti, gallerie
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52.21.30 - Gestione di stazioni per autobus
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52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
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52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
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52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
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52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
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52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
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52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
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52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
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52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei
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52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
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52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
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52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
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52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
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52.29.21 - Intermediari dei trasporti
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52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
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68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
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68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri
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68.20.02 - Affitto di aziende
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68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
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68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
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73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
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73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
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73.12.00 - Attività delle concessionarie pubblicitarie
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73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
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78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
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78.20.00 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
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78.30.00 - Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
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80.10.00 - Servizi di vigilanza privata
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80.20.00 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
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80.30.00 - Servizi di investigazione privata
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92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
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92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
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92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
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Note
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
“2 bis. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato.”.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
“2 bis. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato.”.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
- Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/09/2024
PDL n. 301
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 27/11/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Luciano SANDONÀ
Approvato dal consiglio in data: 12/12/2024