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Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024)

Legge di stabilità regionale 2025.

Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) (Bilancio)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’ articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A
omesso

ALLEGATO B
omesso

ALLEGATO C

Settori di attività economica ai quali si applica la maggiorazione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a)
Codice Ateco 2007 – Descrizione

08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91.00 - Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92.00 - Estrazione di torba
08.93.00 - Estrazione di sale
08.99.01 - Estrazione di asfalto e bitume naturale
08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.10.00 - Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava
09.90.09 – Attività di supporto all’estrazione di altri minerali n.c.a.
12.00.00 - Industria del tabacco
20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali
20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01 - Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01 - Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.51.01 - Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 - Fabbricazione di colle
20.53.00 - Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20 - Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 - Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.29.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.51.00 - Produzione di cemento
23.52.10 - Produzione di calce
23.52.20 - Produzione di gesso
24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.51.00 - Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 - Fusione di acciaio
24.53.00 - Fusione di metalli leggeri
24.54.00 - Fusione di altri metalli non ferrosi
25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni
46.24.20 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
47.11.10 - Ipermercati
47.11.20 - Supermercati
47.11.30 - Discount di alimentari
47.19.10 - Grandi magazzini
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
49.32.10 - Trasporto con taxi
49.41.00 - Trasporto di merci su strada
51.10.10 - Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.21.00 - Trasporto aereo di merci
51.22.00 - Trasporto spaziale
52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20 - Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30 - Gestione di stazioni per autobus
52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 - Intermediari dei trasporti
52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri
68.20.02 - Affitto di aziende
68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare
68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 - Attività delle concessionarie pubblicitarie
73.20.00 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
78.20.00 - Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30.00 - Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
80.10.00 - Servizi di vigilanza privata
80.20.00 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.30.00 - Servizi di investigazione privata
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse





Note

( 1) Testo inserito dopo il comma 2 art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .



SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
“2 bis. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato.”.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI






SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/09/2024

PDL n. 301

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 27/11/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 12/12/2024

Deliberazione Legislativa n. 32 del 27/12/2024