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Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024)

Legge di stabilità regionale 2025.

Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) (Bilancio)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’ articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI






Note

( 1) Testo inserito dopo il comma 2 art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 (BUR n. 169/2024) (Bilancio) - Testo storico

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2025-2027 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nell’Allegato B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Rideterminazione dell’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è così rideterminata:
a) maggiorazione dello 0,65 per cento per i soggetti esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2007 individuati nell'Allegato C alla presente legge;
b) maggiorazione dello 0,18 per cento per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma e da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023".
2. Resta ferma la maggiorazione di aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
3. La rideterminazione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica ai soggetti beneficiari di agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 , è inserito il seguente:
“2 bis. L’aumento di aliquota di cui al comma 2 si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, indipendentemente dal codice di attività ATECO dichiarato.”.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 79.800.000,00 per l’anno 2025, in euro 82.100.000,00 per l’anno 2026 e in euro 84.600.000,00 per l’anno 2027, sono introitate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI






SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 12/09/2024

PDL n. 301

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 27/11/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 12/12/2024

Deliberazione Legislativa n. 32 del 27/12/2024