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Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1 (BUR n. 23/2025)

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 'Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico' in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 01 (BUR n. 23/2025) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, n. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO” IN MATERIA DI PICCOLE E GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “ grandi e” e le parole: “ , ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,” sono soppresse, e dove ricorrono le parole: “ 31 luglio 2024” queste sono sostituite dalle seguenti: “ 31 luglio 2029”.
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1 (BUR n. 23/2025) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, n. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO” IN MATERIA DI PICCOLE E GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “ grandi e” e le parole: “ , ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,” sono soppresse, e dove ricorrono le parole: “ 31 luglio 2024” queste sono sostituite dalle seguenti: “ 31 luglio 2029”.
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/07/2023

PDL n. 221

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 30/01/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

PDL n. 291

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 30/01/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

PDL n. 283

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 30/01/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 04/02/2025

Deliberazione Legislativa n. 1 del 10/02/2025