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Legge regionale 5 marzo 2025, n. 2 (BUR n. 32/2025)

Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto

Legge regionale 05 marzo 2025, n. 2 (BUR n. 32/2025)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL VENETO

Art. 1 - Finalità ed interventi.
1. Con la presente legge regionale la Regione del Veneto si propone di:
a) aumentare l'attrattività del sistema economico regionale per gli investitori nazionali ed esteri, anche al fine di favorire la continuità d’impresa;
b) accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;
c) favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a salvaguardare l’occupazione e il lavoro sul territorio regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la Giunta regionale:
a) promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore tecnologico, digitale, ambientale, energetico, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l’attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;
b) supporta le imprese che manifestano l’intenzione di investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
c) sostiene il radicamento, l’attrazione e lo sviluppo delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;
d) sostiene progetti di rilocalizzazione in Veneto di produzioni precedentemente delocalizzate;
e) promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d’intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare;
f) stimola gli investimenti nel sistema produttivo veneto da parte di fondi di private equity e private debt nazionali ed internazionali.
Art. 2 - Accordi per l’insediamento e lo sviluppo.
1. La Giunta regionale, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1, promuove la stipula di "Accordi per l’insediamento e lo sviluppo" aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese o l’espansione di insediamenti esistenti, privilegiando la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi.
2. Gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d) la sostenibilità energetica, ambientale e sociale degli interventi, inclusa la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
e) un significativo impatto con positivi effetti sull’occupazione;
f) la capacità di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di progetti di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro.
4. La Giunta regionale può sostenere gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mediante incentivi, da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.
5. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti nell’avviso di cui al comma 6 nonché in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
6. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva l’"Avviso per gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo". L’avviso individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione e le risorse disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione. Sull’avviso, incluso lo schema di accordo, la Giunta regionale informa e consulta le parti sociali e può tenere conto di eventuali indicazioni espresse dalle stesse.
7. In caso di valutazione positiva di una proposta di investimento che coinvolge gli enti locali, gli stessi sono informati al fine di valutare gli interventi di parte pubblica necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.
8. L’Accordo individua le procedure abilitative, anche in materia urbanistica, per la realizzazione degli insediamenti produttivi e delle funzionali opere infrastrutturali.
9. L’Accordo è approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese o delle aggregazioni di imprese, degli enti locali e degli altri soggetti che ne concorrono all’attuazione. Per la Regione l’accordo è sottoscritto dal direttore della struttura competente in materia di industria.
10. Beneficiari delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 sono l’impresa che promuove l’Accordo, in qualità di soggetto proponente e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento oggetto dell’Accordo. In caso di progetti di investimento da realizzare da più imprese, il soggetto proponente ne assume la responsabilità verso la Regione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
11. Gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo possono essere connessi e complementari ad un eventuale accordo per l’innovazione o contratto di sviluppo sottoscritti con il competente Ministero e la Regione, a condizione che siano previsti investimenti addizionali ed ulteriori spese.
12. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche, infrastrutture per le telecomunicazioni, medie e grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni.
Art. 3 - Contenuto dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. L’ Accordo per l’insediamento e lo sviluppo deve prevedere:
a) la localizzazione dell'investimento produttivo;
b) la descrizione dettagliata del progetto;
c) l'entità dei contributi e delle spese previste;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) gli impegni occupazionali;
f) gli impegni per la tutela della salute e dell’ambiente;
g) le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;
h) l’impegno di mantenere l’insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.
2. L’Accordo può altresì includere progetti di ricerca e sviluppo che prevedono il coinvolgimento di uno o più organismi di ricerca operanti in Veneto.
3. L’Accordo può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità del progetto di investimento e sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, possono essere anche integralmente a carico delle risorse pubbliche, secondo le modalità stabilite nell’accordo di cui all’articolo 2. Esclusivamente nel caso di imprese provenienti da paesi esteri o da altre regioni che vogliono avviare o espandere un’attività in Veneto, quando è accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere almeno in parte garantita attraverso risorse riservate dall’Accordo medesimo.
4. L'Accordo definisce, altresì, le modalità operative al fine di assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti partecipanti all’Accordo, eventualmente promuovendo una apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata, qualora necessario, a definire il percorso da attivare per la valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale in materia ambientale.
5. Gli Accordi che prevedono interventi in ambiti urbani degradati o in ambiti urbani di rigenerazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” e successive modificazioni hanno titolo preferenziale per l’attribuzione delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2.
Art. 4 - Gestione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. La Giunta regionale può affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house di cui alla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni” le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui alla presente legge, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. Il soggetto gestore fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta della Regione, l’aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l’esito delle attività di monitoraggio e controllo.
Art. 5 - Realizzazione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. L’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui al comma 4-ter, dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.
2. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve contenere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione.
Art. 6 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti.
1. Al fine di promuovere l’attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, in un’ottica di rafforzamento competitivo delle imprese e di miglioramento del benessere economico-sociale del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all’articolo 4, comma 1, provvede:
a) all'individuazione di un "Contact point" a cui le imprese che vogliono avviare o espandere un’attività nel territorio regionale possono rivolgersi per richiedere servizi di informazione e di accompagnamento;
b) alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto, oltre che valorizzi la conoscenza delle realtà produttive e delle eccellenze regionali;
c) alla realizzazione, anche tramite l’attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell’insediamento;
d) a svolgere attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale nonché l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare protocolli d’intesa o accordi di collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Veneto, gli enti locali interessati, il sistema camerale e le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori economici interessati nonché le università, anche al fine di definire procedimenti semplificati per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l’esercizio delle attività produttive.
Art. 7 - Interventi di semplificazione.
1. La Regione, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, tramite accordi con il sistema camerale, l’ANCI del Veneto e le altre amministrazioni coinvolte, specifiche azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi volti ad assicurare l’interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimentali anche al fine di allineare le informazioni in possesso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) con quelle detenute da tali soggetti.
3. La Regione assicura, in particolare:
a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese e il loro raccordo con lo sportello unico per le attività produttive;
b) l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, nel rispetto dell’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, mediante l’interoperabilità tra i sistemi informatici, con riferimento ai dati relativi alle imprese contenuti nelle banche dati della Regione e dei suoi enti, agenzie, aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionale, società controllate e partecipate.
4. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, può stipulare intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
5. La Regione, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all’articolo 4, comma 1, al fine di assistere gli investitori stranieri nella fase di insediamento e di sviluppo del progetto di investimento, istituisce un servizio di tutoraggio e di after-care che, nel rispetto della normativa vigente in materia, faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l’espletamento degli adempimenti amministrativi.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 5 e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici interessati.
Art. 8 - Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.
1. Al fine di agevolare l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale, la Giunta regionale:
a) assicura, tramite la rete dei Centri per l’impiego, supporto alle imprese nella conoscenza del mercato del lavoro locale e nella ricerca di personale e l’organizzazione di eventi o altri percorsi di inserimento e accompagnamento lavorativo delle figure richieste;
b) riunisce, con cadenza semestrale, apposita seduta della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, al fine di concordare e pianificare in modo condiviso le politiche del lavoro volte ad offrire alle imprese aderenti agli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2 gli strumenti più opportuni per favorire l'inserimento di nuovo personale e la riqualificazione del personale già presente in azienda, anche prevedendo interventi di qualificazione, riqualificazione o di sviluppo e adattamento delle competenze dei lavoratori;
c) promuove il coordinamento tra le imprese e il sistema di istruzione e formazione regionale;
d) promuove la valorizzazione dei sistemi di welfare esistenti nel territorio favorendo la realizzazione dei servizi alla persona e alla famiglia sul territorio regionale, anche valorizzando l’operato dell’Unità Operativa “Veneto Welfare” di cui all' articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”;
e) favorisce l’attrazione di nuovi investimenti in merito ai processi di reindustrializzazione di imprese in crisi, riqualificazione o riconversione produttiva, passaggio generazionale o workers buyout, gestiti dalla Regione, anche attraverso l’Unità di Crisi regionale istituita presso l’Ente regionale Veneto Lavoro.
Art. 9 - Agevolazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l’insediamento e lo sviluppo.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2026, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, in attuazione degli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, ridotta di un punto percentuale.
2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) codice 64 - attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione;
b) codice 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
c) codice 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, successivi alla sottoscrizione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis”.
Art. 10 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l’attrazione degli investimenti nella Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull’attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”), quantificati in euro 16.233.921,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.
2. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”) quantificati in euro 766.079,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 12 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 05 marzo 2025, n. 2 (BUR n. 32/2025) - Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL VENETO

Art. 1 - Finalità ed interventi.
1. Con la presente legge regionale la Regione del Veneto si propone di:
a) aumentare l'attrattività del sistema economico regionale per gli investitori nazionali ed esteri, anche al fine di favorire la continuità d’impresa;
b) accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;
c) favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a salvaguardare l’occupazione e il lavoro sul territorio regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la Giunta regionale:
a) promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore tecnologico, digitale, ambientale, energetico, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l’attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;
b) supporta le imprese che manifestano l’intenzione di investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
c) sostiene il radicamento, l’attrazione e lo sviluppo delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;
d) sostiene progetti di rilocalizzazione in Veneto di produzioni precedentemente delocalizzate;
e) promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d’intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare;
f) stimola gli investimenti nel sistema produttivo veneto da parte di fondi di private equity e private debt nazionali ed internazionali.
Art. 2 - Accordi per l’insediamento e lo sviluppo.
1. La Giunta regionale, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1, promuove la stipula di "Accordi per l’insediamento e lo sviluppo" aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese o l’espansione di insediamenti esistenti, privilegiando la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi.
2. Gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d) la sostenibilità energetica, ambientale e sociale degli interventi, inclusa la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
e) un significativo impatto con positivi effetti sull’occupazione;
f) la capacità di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di progetti di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro.
4. La Giunta regionale può sostenere gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mediante incentivi, da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.
5. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti nell’avviso di cui al comma 6 nonché in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
6. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva l’"Avviso per gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo". L’avviso individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione e le risorse disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione. Sull’avviso, incluso lo schema di accordo, la Giunta regionale informa e consulta le parti sociali e può tenere conto di eventuali indicazioni espresse dalle stesse.
7. In caso di valutazione positiva di una proposta di investimento che coinvolge gli enti locali, gli stessi sono informati al fine di valutare gli interventi di parte pubblica necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.
8. L’Accordo individua le procedure abilitative, anche in materia urbanistica, per la realizzazione degli insediamenti produttivi e delle funzionali opere infrastrutturali.
9. L’Accordo è approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese o delle aggregazioni di imprese, degli enti locali e degli altri soggetti che ne concorrono all’attuazione. Per la Regione l’accordo è sottoscritto dal direttore della struttura competente in materia di industria.
10. Beneficiari delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 sono l’impresa che promuove l’Accordo, in qualità di soggetto proponente e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento oggetto dell’Accordo. In caso di progetti di investimento da realizzare da più imprese, il soggetto proponente ne assume la responsabilità verso la Regione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
11. Gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo possono essere connessi e complementari ad un eventuale accordo per l’innovazione o contratto di sviluppo sottoscritti con il competente Ministero e la Regione, a condizione che siano previsti investimenti addizionali ed ulteriori spese.
12. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche, infrastrutture per le telecomunicazioni, medie e grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni.
Art. 3 - Contenuto dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. L’ Accordo per l’insediamento e lo sviluppo deve prevedere:
a) la localizzazione dell'investimento produttivo;
b) la descrizione dettagliata del progetto;
c) l'entità dei contributi e delle spese previste;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) gli impegni occupazionali;
f) gli impegni per la tutela della salute e dell’ambiente;
g) le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;
h) l’impegno di mantenere l’insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.
2. L’Accordo può altresì includere progetti di ricerca e sviluppo che prevedono il coinvolgimento di uno o più organismi di ricerca operanti in Veneto.
3. L’Accordo può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità del progetto di investimento e sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, possono essere anche integralmente a carico delle risorse pubbliche, secondo le modalità stabilite nell’accordo di cui all’articolo 2. Esclusivamente nel caso di imprese provenienti da paesi esteri o da altre regioni che vogliono avviare o espandere un’attività in Veneto, quando è accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere almeno in parte garantita attraverso risorse riservate dall’Accordo medesimo.
4. L'Accordo definisce, altresì, le modalità operative al fine di assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti partecipanti all’Accordo, eventualmente promuovendo una apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata, qualora necessario, a definire il percorso da attivare per la valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale in materia ambientale.
5. Gli Accordi che prevedono interventi in ambiti urbani degradati o in ambiti urbani di rigenerazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”” e successive modificazioni hanno titolo preferenziale per l’attribuzione delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2.
Art. 4 - Gestione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. La Giunta regionale può affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house di cui alla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni” le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui alla presente legge, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. Il soggetto gestore fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta della Regione, l’aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l’esito delle attività di monitoraggio e controllo.
Art. 5 - Realizzazione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo.
1. L’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui al comma 4-ter, dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.
2. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve contenere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione.
Art. 6 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti.
1. Al fine di promuovere l’attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, in un’ottica di rafforzamento competitivo delle imprese e di miglioramento del benessere economico-sociale del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all’articolo 4, comma 1, provvede:
a) all'individuazione di un "Contact point" a cui le imprese che vogliono avviare o espandere un’attività nel territorio regionale possono rivolgersi per richiedere servizi di informazione e di accompagnamento;
b) alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto, oltre che valorizzi la conoscenza delle realtà produttive e delle eccellenze regionali;
c) alla realizzazione, anche tramite l’attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell’insediamento;
d) a svolgere attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale nonché l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare protocolli d’intesa o accordi di collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Veneto, gli enti locali interessati, il sistema camerale e le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori economici interessati nonché le università, anche al fine di definire procedimenti semplificati per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l’esercizio delle attività produttive.
Art. 7 - Interventi di semplificazione.
1. La Regione, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, tramite accordi con il sistema camerale, l’ANCI del Veneto e le altre amministrazioni coinvolte, specifiche azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi volti ad assicurare l’interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimentali anche al fine di allineare le informazioni in possesso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) con quelle detenute da tali soggetti.
3. La Regione assicura, in particolare:
a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese e il loro raccordo con lo sportello unico per le attività produttive;
b) l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, nel rispetto dell’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, mediante l’interoperabilità tra i sistemi informatici, con riferimento ai dati relativi alle imprese contenuti nelle banche dati della Regione e dei suoi enti, agenzie, aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionale, società controllate e partecipate.
4. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, può stipulare intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
5. La Regione, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all’articolo 4, comma 1, al fine di assistere gli investitori stranieri nella fase di insediamento e di sviluppo del progetto di investimento, istituisce un servizio di tutoraggio e di after-care che, nel rispetto della normativa vigente in materia, faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l’espletamento degli adempimenti amministrativi.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 5 e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici interessati.
Art. 8 - Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.
1. Al fine di agevolare l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale, la Giunta regionale:
a) assicura, tramite la rete dei Centri per l’impiego, supporto alle imprese nella conoscenza del mercato del lavoro locale e nella ricerca di personale e l’organizzazione di eventi o altri percorsi di inserimento e accompagnamento lavorativo delle figure richieste;
b) riunisce, con cadenza semestrale, apposita seduta della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, al fine di concordare e pianificare in modo condiviso le politiche del lavoro volte ad offrire alle imprese aderenti agli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2 gli strumenti più opportuni per favorire l'inserimento di nuovo personale e la riqualificazione del personale già presente in azienda, anche prevedendo interventi di qualificazione, riqualificazione o di sviluppo e adattamento delle competenze dei lavoratori;
c) promuove il coordinamento tra le imprese e il sistema di istruzione e formazione regionale;
d) promuove la valorizzazione dei sistemi di welfare esistenti nel territorio favorendo la realizzazione dei servizi alla persona e alla famiglia sul territorio regionale, anche valorizzando l’operato dell’Unità Operativa “Veneto Welfare” di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”;
e) favorisce l’attrazione di nuovi investimenti in merito ai processi di reindustrializzazione di imprese in crisi, riqualificazione o riconversione produttiva, passaggio generazionale o workers buyout, gestiti dalla Regione, anche attraverso l’Unità di Crisi regionale istituita presso l’Ente regionale Veneto Lavoro.
Art. 9 - Agevolazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l’insediamento e lo sviluppo.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2026, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, in attuazione degli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, ridotta di un punto percentuale.
2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:
a) codice 64 - attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione;
b) codice 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
c) codice 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, successivi alla sottoscrizione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo di cui all’articolo 2, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis”.
Art. 10 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l’attrazione degli investimenti nella Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull’attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”), quantificati in euro 16.233.921,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.
2. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”) quantificati in euro 766.079,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 12 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 05/03/2024

PDL n. 248

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 05/02/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia CESTARO

Approvato dal consiglio in data: 26/02/2025

Deliberazione Legislativa n. 2 del 05/03/2025