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Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 (BUR n. 35/2025)
Interventi a sostegno dei gemellaggi
Sommario
“Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 (BUR n. 35/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità con l’
articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.
Art. 2 - Concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi e il rafforzamento di percorsi esistenti, coerentemente con le finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.
Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.
1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l’elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.
Art. 4 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l’istituto del gemellaggio. (
1)
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’
articolo 8, comma 1, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Note
(
1) Ci si intende riferire alla
legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 “Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto”, alla
legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea” e alla
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 (BUR n. 35/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità con l’articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.
Art. 2 - Concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi e il rafforzamento di percorsi esistenti, coerentemente con le finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.
Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.
1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l’elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.
Art. 4 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l’istituto del gemellaggio.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
SOMMARIO
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/05/2024
PDL n. 265
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 20/11/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Milena CECCHETTO
Approvato dal consiglio in data: 11/03/2025